TRASPARENZA RAFFORZATA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE A TERZO SETTORE e IMPRESE: TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
Verificare il corretto impiego delle erogazioni concesse a titolo gratuito dalle pubbliche amministrazioni agli Enti del Terzo settore e alle imprese anche attraverso il rispetto del diritto all’informazione di noi cittadini, con un controllo incrociato sui siti web della PA, delle imprese e degli Enti del Terzo Settore. E’ questa in sintesi la finalità dell’art. 35 del Decreto Crescita, n. 34 del 30 aprile 2019, “ Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 58/2019, che intende meglio specificare quanto già previsto dalla legge n. 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129.
Ecco in sintesi gli obblighi e le sanzioni previste.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEL TERZO SETTORE DAL 30 GIUGNO 2019
le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in alcune regioni, le associazioni , le Onlus e le Fondazioni , le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale dal 30 giugno 2019 hanno l’obbligo di pubblicare nei siti internet propri o in quelli della rete associativa cui aderiscono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, che siano state loro erogate nell’anno 2018 , che non abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. L’obbligo scatta se il totale dei contributi è pari o superiore ai 10.000 euro.
Esempi di soggetti obbligati : FAI, LIPU, CODACONS, TOURING CLUB ITALIANO ecc
A fronte dell’obbligo della PA di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati vi è l’obbligo corrispondente di pubblicazione da parte dei beneficiari.
Le COOPERATIVE SOCIALI che svolgono attività a favore degli stranieri hanno inoltre l’obbligo di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali, l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. Nessun limite di importo è previsto dalla norma in tal caso, all’obbligo di pubblicazione.
OBBLIGO DI PUBBLICITÀ ANCHE PER LE IMPRESE
Anche i soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti , se tenuti alla redazione della nota integrativa, hanno l’obbligo di pubblicare nelle stesse note integrative del bilancio di esercizio e nell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura erogati agli stessi dalle pubbliche amministrazioni , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
I soggetti che invece redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
LE SANZIONI
a partire dal 1 gennaio 2020 per gli inadempienti è prevista :
- una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro,
- la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
- nel caso delle imprese e delle cooperative sociali ,decorsi 90 giorni dalla contestazione, si applica anche la sanzione restitutoria con l’obbligo di restituire le somme ricevute agli enti eroganti.
Competenti a irrogare le sanzioni sono le stesse amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, l’amministrazione vigilante o competente per materia.
DOVE CONFLUISCONO I PROVENTI DELLE SANZIONI
Se i soggetti che hanno erogato le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, sono Amministrazioni centrali dello Stato che hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del decreto legislativo 33/2013, i proventi delle sanzioni e nel caso delle cooperative gli importi erogati a titolo di beneficio sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.
Interessante la seconda ipotesi, quella che prevede il caso in cui le Amministrazioni centrali dello Stato invece non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del Codice della trasparenza. In questo caso gli importi delle sanzioni e le somme erogate saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Quindi da un accurato controllo civico che scruti con occhio vigile le sezioni “Amministrazione Trasparente della PA “ e da una verifica incrociata delle imprese e degli Enti del Terzo Settore, per verificare il corretto impiego delle erogazioni concesse a titolo gratuito dalle pubbliche amministrazioni agli Enti del Terzo settore e alle imprese, anche attraverso il rispetto del diritto all’informazione di noi cittadini, potrebbe scaturire un incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Se nuovi obblighi di trasparenza vengono introdotti , se pure in ordine sparso, è sintomo, della consapevolezza da parte di “illuminati”, che non si possa più fare a meno dell’informazione e del controllo sulla spesa delle risorse pubbliche, soprattutto per garantire il miglior utilizzo delle scarse risorse destinate ai servizi pubblici essenziali.
La frammentazione delle norme, non agevola però la conoscenza delle stesse agli obbligati né tantomeno a coloro che dovrebbero pretenderne l’applicazione, noi cittadini.
Il sistema della trasparenza è da migliorare, collaudare e ancora sperimentare, un lungo percorso a ostacoli ( normativa privacy, resistenze, ecc) quasi una gincana per i cittadini, in direzione della tanto desiderata casa pubblica di vetro.
Auspichiamo un ulteriore sforzo collettivo da parte di politica, burocrazia e cittadini per rendere incisivo, semplice e social comunicativo sia il sistema di pubblicazione che quello sanzionatorio, che dovrebbe essere sì pecuniario ma anche “reputazionale”, rafforzando le previsioni e sanzioni del Codice della Trasparenza, e soprattutto maggiore impiego di risorse umane dedicate alla trasparenza da parte di ANAC, al fine garantire in tutti gli enti e in tutto il territorio i c.d. L.E.T., quelli che mi piace definire livelli essenziali di trasparenza.
Riferimenti utili.
Art. 26 del d.lgs 33/2013
Art. 35 del Decreto Crescita
Circolare del 11/1/2019 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Cfr anche il Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018
Laura Strano
Responsabile Osservatorio Trasparenza e Anticorruzione AIDR
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