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Diritto all’oblio

di Kristalia Papaevangeliu – Avvocato e responsabile osservatorio giustizia digitale Aidr

La sentenza adottata nella causa portante il n C-507/2017 con cui la Cui la Corte di Giustizia europea ha statuito il limite geografico al diritto all’oblio ha precisato che il provvedimento teso alla deindicizzazione dei link può avere validità solo nell’ambito, pone ulteriormente in risalto la criticità e leggerezza della struttura posta a presidio del diritto all’oblio.

E questo nasce, guarda caso, ogniqualvolta si tratta di un diritto esistente in capo a cittadino comunitario in tutte le ipotesi in cui viene a collidere con soggetti con sede al fuori dei confini comunitari.

Difatti, in tutte tali ipotesi, la deindicizzazione non è possibile ed i provvedimenti adottati dal garante non possono in alcun modo incidere a tutela del diritto di cui è portatore un cittadino comunitario.

In simili ipotesi, alla stregua dei vigenti ordinamenti comunitari, posiamo rilevare una stridente quanto anomala contraddizione tra la immaterialità del ed il fermo e materialissimo limite posto dai confini geografici.

Questa contraddizione, a parere di chi scrive, non dovrebbe avere nessuna ragion d’essere in quanto ogni ed eventuale diritto, che circola attraverso il web, dovrebbe essere ancorato a principi strettamente rigidi avendo quale perno principale il portatore del diritto oggetto della tutela.

In sintesi, atteso che la grandiosità del web che può rendere fruibile in ogni parte del globo in tempi contestuali, dovrebbe avere una struttura più solida e non come quella che consente soltanto delle tutele attenuate ovvero piene entro certi confini, inesistenti altrove.

Operando in questo modo si pone il portatore del diritto ai margini e non già al centro, per condurre al centro della vicenda la società che gestisce il sito web.

Evidentemente ciò non può proseguire in modo invariato; la tutela se viene data ai diritti deve essere piena ed incondizionata; tanto dento quanto fuori i confini comunitari.

Difatti, non è possibile che non abbia tutela la persona cui fa riferimento la indicizzazione di un link su cui accede cittadino fuori dell’unione; non è possibile solo perché l’accesso ad internet e quindi al link avviene in territorio posto fuori dall’unione.

Buon senso e rispetto del diritto del cittadino coinvolto, vorrebbe che il gestore del motore di ricerca provvedesse alla deindicizzazione su tutte le versioni del motore

Di contro c’è da precisare che non si può costringere altri stati al rispetto della statuizione del garante dell’unione.

La motivazione della Corte non trova il nostro assenso nella parte in cui ritiene il diritto alla protezione dei dati personali un diritto non assoluto ma relativo alla sua funzione sociale e come tale va parametrato con altri diritti fondamentali; nei fatti argomenta la relatività del diritto viene giustificata dal fatto che il rapporto tra il rispetto della vita privata e quindi alla protezione dei dati personali con il diritto alal informazione varia a seconda del posto ove ci si trova.

Questo è un dato di fatto ineludibile.

Difatti, se si pone a raffronto la normativa vigente nell’ambito della comunità europea con quella americana, si possono rilevare delle macroscopiche differenze che sono figlie di impostazioni culturali di gran lunga distanti tra di loro.

Nel mentre la cultura europea, educata da sempre al rispetto della personalità e dei diritti personalissimi, non ha mai sciolto gli equivoci di carattere giuridico a tale fenomeno afferenti, negli Usa, regione del mondo di più recente formazioni, vige una cultura molto pragmatica che pone al centro di valutazione ogni ed eventuale fenomeno.

Difatti, mentre presso tali regioni ogni diritto, di qualunque natura esso sia , è oggetto di negoziazione, nell’ambito dell’unione ciò non lo è

Conclusione è che nell’ambito dell’unione vengono lasciati degli ampi margini alla discrezionalità e quindi una minore tutela dei cittadini

Ad avviso di chi scrive, si può venir fuori da tale stagnazione mediante una nuova stagione legislativa che ponga al centro il diritto del cittadino e si ponga nel contempo un argine allo strapotere di operatori quali Google  imponendo loro dei vincoli a deindicizzare anche le versioni non nazionali del suo motore di ricerca

Questo provvedimento  è da ritenere come manifestazione di grave limite; quasi una sorta di abdicazione nei confronti degli operatori.

Chi scrive, ritiene che a questa sorta di resa possa far fronte sia il garante del nostro paese, coadiuvato dal nostro legislatore.

Difatti, dovrebbe legiferarsi nel senso di porre seri argini a tale strapotere e far si che il diritto del cittadino abbia tutela piena e non già limitata in quanto circoscritta in confini geografici.

Ritenere il diritto del cittadino, diritto assoluto e non già relativo, imporre ad ogni operatore l’obblighi di deindicizzare il proprio motore di ricerca , non solo sul territorio di pertinenza del portato del diritto ma sull’intero motore

Si ritiene un intervento del nostro legislatore che, ponendo al centro il rispetto della persona , ponga le basi del suo rispetto assoluto facendo si che il diritto possa essere tutelato su tutto il perimetro, immateriale su cui viaggia il web.

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