Garante privacy: multa a Eni Gas e Luce per trattamento illecito di dati
di Federica De Stefani, avvocato e responsabile Aidr Regione Lombardia
Il Garante privacy ha sanzionato Eni Gas e Luce con una multa che complessivamente arriva a 11,5 milioni di euro per due distinte violazioni: il trattamento illecito di dati personali nell’ambito di attività di telemarketing e l’attivazione di contratti non richiesti dagli utenti.
Gli accertamenti sono stati effettuati dall’Autorità a seguito di segnalazioni ricevute dopo il 25 maggio 2018, data in cui il Regolamento Europeo 2016/679, noto con l’acronimo di GDPR, è divenuto pienamente esecutivo.
Le gravi irregolarità rilevate hanno riguardato un elevato numero di utenti e proprio la diffusione delle violazioni, unita ad altri elementi quali la durata delle violazioni contestate e le condizioni economiche del trasgressore, hanno portato alla quantificazione delle sanzioni elevate.
Per quanto riguarda le attività di telemarketing e teleseling il Garante ha irrogato una sanzione di 8,5 milioni di euro per trattamenti illeciti di dati personali tra cui, da controlli effettuati su un numero circoscritto di casi che hanno fatto emergere l’esistenza di condotte standard ripetute in maniera seriale, telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante la stessa avesse manifestato il proprio diniego a ricevere chiamate promozionali, l’assenza di misure tecnico organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà, positive o negative, degli utenti, i tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti, l’acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti terzi che, a loro volta, non avevano acquisito il consenso per la comunicazione di tali dati.
Eni Gas e Luce, oltre a pagare la sanzione amministrativa ricevuta, dovrà implementare le procedure e i sistemi adottati per verificare, anche tramite analisi “a campione”, la validità del consenso rilasciato dalle persone prima di qualsiasi campagna promozionale. Dovrà inoltre adottare misure che siano in grado di convogliare in una sorta di “black list” tutti i nominativi delle persone che hanno manifestato la propria intenzione di non ricevere informazioni pubblicitarie.
Nel proprio provvedimento sanzionatorio, inoltre, il Garante ha espressamente vietato a Eni Gas e Luce l’utilizzo dei dati acquisiti da list provider in mancanza dell’acquisizione, da parte di questi, del consenso alla comunicazione dei dati personali a soggetti terzi.
Eni Gas e Luce è stata multata anche per la conclusione di contratti non richiesti dagli utenti con una sanzione pari a 3 milioni di euro.
Tra le varie fattispecie che hanno portato alla luce l’esistenza dei contratti in parola, sono state rilevate la scoperta da parte dell’utente del nuovo contratto solo a seguito della ricezione della disdetta del precedente gestore, la presenza nelle fatture di errori relativi ai dati riportati o addirittura firme apocrife.
Eni Gas e Luce dovrà provvedere al pagamento delle sanzioni entro il termine di 30 giorni e dovrà occuparsi dell’introduzione, nelle proprie procedure, di misure correttive idonee a garantire l’individuazione delle anomalie nei vari trattamenti di dati personali che dovranno essere comunicati all’Autorità.
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