Seleziona una pagina

La violazione dei dati personali e il risarcimento del danno subito

di Federica De Stefani, avvocato e responsabile Aidr Regione Lombardia

Le sanzioni che derivano da un trattamento illecito di dati possono avere varia natura, poiché, secondo la normativa vigente, possono coesistere tra di loro sanzioni penali, amministrative e civili, a seconda della tipologia di violazione.

Generalmente siamo abituati a pensare che il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati preveda unicamente sanzioni amministrative milionarie (fino a 20 milioni di euro), ma lo stesso Regolamento prevede, all’art. 82 anche la possibilità per chi subisca un danno derivante da un trattamento illecito di chiedere il relativo risarcimento.

La norma è stata di recente portata agli onori della cronaca per una sentenza del Tribunale regionale superiore austriaco che ha sancito la risarcibilità del danno derivante dal trattamento illecito dei dati e ha specificato i presupposti per ottenere il ristoro del danno.

L’art. 82 del Regolamento, in realtà, è chiaro nel prevedere espressamente la risarcibilità del danno materiale o immateriale causato da un trattamento illecito di dati indicando nel titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento i soggetti tenuti al risarcimento.

In sostanza se da un lato la norma riconosce espressamente l’ammissibilità del danno non patrimoniale, dall’altro, affinchè sorga l’obbligazione risarcitoria, è necessario che sussistano:

  • un trattamento illecito di dati, ossia una condotta, attiva od omissiva, che integri una violazione delle norme del Regolamento;
  • il danno;
  • il nesso eziologico tra la condotta e il danno.

Il Regolamento prevede che il danno (materiale o immateriale) è risarcibile se causato da una violazione del regolamento e prevede per il titolare e il responsabile del trattamento la possibilità di essere esonerati dalla responsabilità se dimostrano che l’evento dannoso non è in alcun modo a loro imputabile.

Questo significa che la responsabilità di cui si discute non è una responsabilità oggettiva, ma sussiste esclusivamente nell’ipotesi in cui ci sia un rapporto di causalità tra la violazione del Regolamento (imputabile al titolare o al responsabile) e l’evento dannoso.

In altre parole il soggetto ha la possibilità di fornire la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal Regolamento e di aver adottato le misure adeguate per la protezione dei dati.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una previsione normativa per così dire molto ampia, se si considera che la locuzione “una violazione del presente regolamento” senza specificare alcun ulteriore aspetto, impone di far ricorso al considerando 85 per avere una elencazione esemplificativa, e non di certo esaustiva, delle ragioni che potrebbero essere poste alla base di una richiesta di risarcimento.

Il considerando 85, infatti, indica una serie di aspetti che riguardano:

  • perdita del controllo dei dati personali degli interessati;
  • limitazione dei loro diritti;
  • discriminazione;
  • furto o usurpazione d’identità;
  • perdite finanziarie;
  • decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
  • pregiudizio alla reputazione;
  • perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale

Conclude infine con l’ipotesi generica di “qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata”.

La formula di chiusura si allinea con la previsione dell’art. 82 che indica genericamente “qualsiasi violazione del presente regolamento” lasciando così ampia possibilità di identificazione delle fattispecie concrete.

In una recentissima pronuncia il Tribunale regionale superiore austriaco di Innsbruck (Giudizio di 13.02.2020 – Az.: 1 R 182/19 b) è intervenuto sulla questione del risarcimento del danno derivante da una violazione del GDPR e ha specificato che il risarcimento del danno derivante da trattamento illecito dei dati non è in re ipsa, ma spetta al soggetto che avanza la pretesa risarcitoria dimostrare il danno derivante dall’illiceità del trattamento e le caratteristiche del danno subito.

In sede contenziosa, quindi, non è sufficiente affermare di aver subito un danno per il solo fatto di aver subito un trattamento illecito dei propri dati, ma è necessario fornire la prova di un nesso eziologico tra i due.

Sarà pertanto necessario articolare la propria richiesta spiegando il danno subito, indicandone le varie peculiarità. Il danno dovrà quindi essere qualificato e specificato, anche facendo riferimento alle tipologie di rischi indicati dai considerando 75 e 85 del Regolamento che, in ogni caso, forniscono solo indicazioni esemplificative. Il danno dovrà pertanto essere circostanziato e non indicato genericamente facendo ricorso a una “categoria generica”. L’interessato dovrà inoltre fornire la prova di avere effettivamente subito il danno lamentato. Anche in questo caso non è sufficiente invocare una categoria generica e asserire di aver subito il relativo pregiudizio, ma devono essere fornite prove concrete del danno lamentato e dovrà anche essere dimostrata l’entità del danno. Quest’ultimo, infatti, non potrà, ai fini risarcitori, essere considerato una semplice preoccupazione o un mero fastidio derivante dal trattamento illecito. In altre parole il danno deve avere una consistenza per così dire significativa per poter essere considerato rilevante ai fini risarcitori.

A tutto questo si aggiunga, inoltre, il nesso eziologico. Il danno lamentato deve essere causa diretta della violazione dei dati, così come espressamente previsto dall’art. 82 del Regolamento.

In conclusione ottenere quindi il risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione dei propri dati personali è possibile, anche se soggetto, come visto, a vincoli probatori piuttosto specifici.

Un particolare riflessione merita il fatto che non si tratti di una responsabilità oggettiva che fa sorgere automaticamente il risarcimento del danno.

Il GDPR è una normativa molto particolare che in virtù del principio di accountability lascia al titolare ampio margine di scelta delle misure da adottare per la compliance.

Questo si traduce nella possibilità di avere soluzioni che risultano adeguate per una certa realtà, ma che se applicate a realtà diverse possono non garantire la protezione dei dati personali.

Valutare preliminarmente le misure adottate dal titolare prima di avanzare richieste risarcitorie risulterà, nel prossimo futuro, indispensabile per valutare il possibile esito di una causa giudiziale.

VIDEO E PHOTO GALLERY

AIDR WEB TV

ITALIAN DIGITAL REVOLUTION

EVENTI ED INIZIATIVE

ITALIAN DIGITAL REVOLUTION

COME ASSOCIARSI

Le competenze digitali in classe, il progetto Re- Educo a Carbonia (Video)

A Digitale Italia una puntata dedicata alla digitalizzazione del comparto scolastico con focus sul progetto Re–Educo, promosso dalla Commissione Europea.

AIDR NEWSLETTER

AIDR
Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle iniziative testo di prova e prova di testo

AIDR NOTIZIE DAL WEB

TUTTE LE NOTIZIE

Notizie
28/03/2025
Nicastri, presidente Aidr: investire nell’assistenza di un professionista protegge la reputazione dell’ente e costruisce relazioni di fiducia con i propri stakeholder, benefici che vanno ben oltre il semplice rispetto delle norme. Il CdA della Fondazione AIDR è lieta di annunciare la nomina dell'avvocato Michele Gorga come responsabile della protezione dei dati (RPD). Con una importante esperienza nel settore della protezione dei dati personali e una carriera consolidata in ambito legale e istituzionale, l'avv. Gorga si unisce alla Fondazione AIDR con l'obiettivo di garantire il pieno rispetto delle normative previste dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), a beneficio degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle realtà che operano nell'ambito della protezione dei dati.
Notizie
26/03/2025
È con grande tristezza che annunciamo la perdita prematura di Dario Scrivano, avvocato esemplare e segretario generale della Fondazione Aidr (www.aidr.it). Il presidente Mauro Nicastri ha espresso il suo profondo cordoglio, ricordando Dario non solo come un professionista integerrimo, ma anche come un caro amico. “Lo abbiamo voluto a tutti i costi come segretario generale […]
Notizie
21/03/2025
In un'era dominata dalla tecnologia, è fondamentale riconoscere i benefici che questa può offrire, specialmente ai più giovani. Un recente studio di un team di ricerca inglese ha evidenziato come i videogiochi, se ben progettati, possono migliorare significativamente il benessere dei bambini. Questo studio ha dimostrato che i videogiochi non sono meri passatempi, ma strumenti capaci di stimolare la creatività e l'identità personale. Attraverso trame avvincenti e sfide che richiedono abilità intellettuali, possono potenziare competenze cognitive fondamentali come il problem solving e la pianificazione strategica, oltre a migliorare la capacità decisionale.

 

AIDR SOCIAL

Seguici sui social per restare in contatto con noi,
ricevere aggiornamenti e inviarci suggerimenti, segnalazioni e commenti!