L’Italia assume la Presidenza dell’EU Blockchain Parntnership: la sfida digitale del prossimo anno
La quarta rivoluzione industriale è in atto e l’Italia sta svolgendo un ruolo attivo e da protagonista, compatibilmente con i limiti della “rincorsa” al digitale in tutti i suoi possibili settori di applicazione.
Il 9 Luglio, il nostro Paese ha acquisito la Presidenza, con la Svezia e la Repubblica Ceca, dell’EUBlockchain Partnership, il Partenariato europeo per la blockchain.
Questo passaggio rappresenta l’utlimo step, in ordine temporale, di un percorso articolato che l’Unione Europea e l’Italia hanno intrapreso ai diversi livelli di competenza.
Già nel 2014 la Commissione Europea ha identificato nella creazione di un mercato unico digitaleconnesso una delle sue prioritarie politiche di azione.
Infatti, nella consapevolezza che le tecnologie dell’informazione e della comunicazionecostituiscono“il fondamento medesimo di tutti i sistemi economiciinnovativi moderni“, nel 2015 ha presentato la strategia per il mercato unico digitale in Europa.
Nel 2017, in sede direvisione intermedia dell’attuazione della strategia, la Commissione ha accesso i riflettori sulle tecnologie blockchainchiarendo come le stesse possano avere un enorme impatto non solo sul settore finanziario, il c.d. fintech, che è anch’esso quello oggetto di maggiore attenzione. Va da sé che le potenzialità maggiormente “disruptive” delle nuove tecnologie sono sul sistema finanziario. Tuttavia, l’applicazione delle blockchainalle transazioni finanziarie, è solo una delle possibili applicazioni di questa tecnologia.
L’Unione Europea, infatti, ha dichiarato di avere un approccio olisticoalle nuove tecnologie, tanto che, prima di definire un quadro normativo, si è proposta di “studiarle” così creando, a febbraio 2018, un apposito Osservatorio: l’EU Blockchain Observatory and Forum.
L’EU Blockchain Partnershipè espressione di questo approccio. Essa si propone un obiettivo specifico: creare una European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) in grado di offrire servizi pubblici digitali cross – borderal contempo garantendo i più elevati standarddi sicurezza e privacy.
Il settore dei servizi pubblici digitali, peraltro, è il settore nel quale il nostro Paese è maggiormente cresciuto negli ultimi anni, come emerge dai dati relativi all’indice della digitalizzazione dell’economia e della società pubblicato dalla Commissione.
Gli sforzi, tuttavia, si muovono e devono muoversi anche in altre direzioni.
Avendo riguardo all’analisi della Commissione appena citata, infatti, l’Italia risulta tra le ultime posizioni in termini di utilizzo della tecnologia in ambito business. In questo senso un impulso potrebbe provenire dalle concrete modalità mediante le quali si darà implementazione al decreto n. 135/2018.
Con il decreto, infatti, entrato in vigore con legge di conversione n. 12/2019, il 12 febbraio scorso,l’Italia, prima fra tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, fornisce una definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti“, distributed ledger technologies, e “smart contract“, i c.d. contratti intelligenti.
L’intervento normativo era stato preceduto, il 4 Dicembre, dalla sottoscrizione da parte dell’Italia, con Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo della Dichiarazione ministeriale dei Paesi dell’Europa meridionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti.
Nella dichiarazione, preso atto che queste tecnologie “possono determinare maggiore trasparenza, responsabilità (accountability) e riservatezza per gli utenti finali“, i Paesi firmatari hanno invitato la Commissione Europea a proseguire il lavoro intrapreso proprio con l’EU Blockchain Partnership, di cui l’Italia ha appena assunto la Presidenza.
Non è ancora il tempo di bilanci o previsioni futuristiche: l’incarico è stato appena assunto e la normativa del decreto non è ancora applicabile. Essa, infatti, richiede l’individuazione degli standardtecnici che le tecnologie basate sui registri distribuiti devono possedere per produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica che lo stesso decreto gli attribuisce, e dei requisiti per l’identificazione informatica delle parti vincolate da uno smart contract.
Ad ogni modo, è indiscutibile che i prestatori di servizio e gli stakeholdersinteressati all’utilizzo delle tecnologie innovative necessitano di un quadro giuridico certo e coerenteentro cui muoversi.
Altrettanto nota è l’esigenza di garantire che questo stesso quadro giuridico siasufficientemente flessibile da adattarsi alle evoluzioni tecnologichee non leda l’impianto a tutela dei dati degli utenti che con altrettanto vigore si cerca di tutelare.
La sfida non è facile, ma la Presidenza dell’EU Blockchain Partnership ha durata annuale e, come ormai i mercati tecnologici ci hanno insegnato, un anno è un tempo abbondantemente sufficiente per le trasformazioni più radicali.
Francesca Zambuco
Socio AIDR
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